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Rimpatrio e assistenza per minori stranieri non accompagnati in Francia
di Juliette Le Borgne
Da oltre dieci anni, come molti altri Paesi europei, la Francia si trova ad affrontare il problema della presenza sul proprio territorio dei cosiddetti “minori stranieri isolati o non-accompagnati” anche se non sempre è certo che siano sempre effettivamente non-accompagnati.

Questi bambini sono degli immigrati con una storia di esilio, migrazione o vagabondaggio. Alcuni sono scappati da una guerra, da una discriminazione, dalla povertà economica o sociale o da maltrattamenti famigliari.

Negli ultimi anni il motivo di migrazione verso un Paese diverso da quello d’origine è mutato: non mira più sistematicamente ad una collocazione definitiva nel Paese ospitante perché sono migrazioni che possono durare per diversi anni e interessare diversi Paesi con più spostamenti in tutta l’Europa per la durata di qualche anno – qualche mese a Parigi, poi Berlino, Malaga o Roma.

Gli spostamenti di questi minori attraverso l’Europa sollevano diverse problematiche: mancanza di permesso di soggiorno, di documenti di identità, problemi di custodia, quantificazione del fenomeno, sfruttamento dei giovani da parte delle reti della criminalità organizzata internazionale.

Tutte queste difficoltà devono essere esaminate a livello Internazionale, specialmente per quanto concerne la prevenzione, alla partenza. Uno degli obbiettivi primari deve essere il miglioramento delle loro condizioni di vita nel Paese d’origine. Un minore che abbandona la propria famiglia non fa altro che rivelare l’incapacità dei programmi nazionali di dare a lui o lei assistenza e sostegno.

La collaborazione internazionale multilaterale o bilaterale è il pilastro dei sistemi che si devono programmare. In questa prospettiva, nel 2006, il Ministero di Giustizia francese è stato il coordinatore di un programma AGIS (AGIS 138) riguardante i minori stranieri isolati in collaborazione con l’Italia, la Spagna, la Romania e il Marocco. Aveva, come obiettivo, una conoscenza più approfondita del fenomeno con un asse di lavoro che analizzava gli aspetti legali e educativi. La Francia è anche coinvolta nel programma AGIS n. 165 sui minori stranieri che delinquono.

La Francia è collegata anche con la Romania attraverso un accordo bilaterale siglato il 4 ottobre 2002 che regola un metodo concreto di rimpatrio volontario per giovani romeni isolati trovati sul territorio francese. Questo rimpatrio implica la realizzazione di una inchiesta sociale in Romania e il benestare di un giudice per minorenni.

Inoltre, diverse regioni francesi hanno deciso di impegnarsi a livello locale o di coinvolgersi in una collaborazione con i Paesi d’origine dei minori, ad esempio la regione di Marsiglia (Provence-Alpes-Côte d’Azur) è impegnata nella rete Euro-Mediterranea con dei Paesi del Nord Africa.

Secondo il punto di vista adottato, questi giovani sono da considerare prima minori, oppure prima stranieri; ma pure considerandoli stranieri non potranno mai essere espulsi dalla Francia poiché sono legalmente protetti contro una tale misura. La questione del ritorno è limitata quindi alla condizione di un rimpatrio volontario.

Altre difficoltà sorgono legate alla necessità di dialogo e sinergia necessarie tra le varie amministrazioni (i Ministeri di Giustizia, degli Affari Sociali e degli Affari Esteri) per implementare un’ azione coordinata.

Attualmente, le usanze giudiziali variano da una giurisdizione all’altra. Le decisioni possono variare da una Corte d’Appello ad un’ altra ed è per questo che il Ministero di Giustizia formula proposte che potrebbero portare alla stesura di un circolare di istruzioni per i pubblici ministeri.

Emergono due tendenze:

- Al livello legale, la condizione di minori stranieri isolati richiede un ordine del giudice che dichiara un status di protezione con la presa in carico dalle autorità locali

- Al livello educativo, si deve disegnare un progetto; il minore resta in Francia oppure si deve contemplare il suo rimpatrio volontario.

Invece per il Ministero della Giustizia francese sono fondamentali i seguenti elementi:

- cercare un status

- organizzare detto status

- implementare un’assistenza più idonea a questo status



1- Cercare lo status

Inizialmente, il problema centrale è legato all’identificazione del minore. La maggior parte delle volte, è difficile trovare l’identità, ma è solo partendo dalla certezza dell’identità che si trova la legge e il procedimento più adatto.

Il minore straniero spesso viene identificato dalle autorità giudiziarie a causa di un reato penale commesso. Dobbiamo sottolineare che la durata della custodia presso la Polizia (24h - 48h) non permette una ricerca delle necessarie informazioni sulla personalità del minore. E’ anche fornito qualche volta l’intervento di un interprete-mediatore per facilitare il rapporto e la comprensione tra il minore e l’Istituzione. Gli ufficiali di Polizia riferiscono il tutto al Pubblico Ministero che decide se portare il caso al Giudice del Tribunale per i minorenni.

Per quanto concerne la stima dell’età, il Giudice può ordinare una valutazione da parte di esperti per stabilire il tutto attraverso una radiografia utile a definire quanti anni abbia il soggetto in base a quanto risulta dall’analisi delle ossa. E’ una pratica molto discussa ma è stata accettata dato che, sia il Comitato Etico Nazionale (2005), sia l’Accademia Nazionale di Medicina (2007) hanno entrambi espresso il proprio parere in materia: il metodo corrente (Greulich & Pyle) offre risultati più veritieri per una età al di sotto dei 15 anni, ma non fa una distinzione netta tra i 16 e 18enni. La radiografia deve essere letta da due esperti (uno radiologo pediatrico e l’altro endocrinologo pediatrico) e accompagnata da un esame dello sviluppo corporeo o della dentizione. Comunque, a causa della limitata affidabilità, è soltanto uno degli elementi di prova. Il codice civile stabilisce che deve essere adottata soltanto in mancanza di altri documenti di identità.

E’ indispensabile essere supportati dalle associazioni specializzate, che spesso si trovano in una posizione privilegiata per conoscere la situazione dei minori stranieri; infatti, nelle grandi città, molte di esse vengono nominate per intervenire a favore dei minori stranieri soli, prima ancora che questi abbiano la presa in carico da parte del sistema giudiziario. La loro missione è quella di perlustrare le strade, notare i minori, scoprire dove e come vivono, tentare di creare un legame con loro nel tentativo di convincerli a accettare i servizi del sistema regolare di protezione per giovani. Questi Servizi hanno del personale composto da operatori sociali e psicologi in grado di parlare le lingue dei minori stranieri (principalmente romeno, arabo e pakistano).

Un esempio specifico a Marsiglia è l’associazione “Young wanderers” (migranti giovani) che lavora con il minore che riceve assistenza per un certo periodo (quello in cui lui/lei viene considerato a rischio). Come contropartita l’associazione può aiutare lui/lei, ove possibile, a ritornare al proprio Paese d’origine. L’associazione effettua una prima valutazione (durata 5 giorni) e poi riferisce al Pubblico Ministero, o direttamente al Giudice, che potrà predisporre una misura di protezione e decidere per un progetto di assistenza per il giovane. Alla associazione può essere richiesto di eseguire un’inchiesta sociale sulla famiglia nel Paese d’origine del giovane.

In Francia, la protezione dell’infanzia è esercitata su due livelli: amministrativo e giudiziale. Secondo il caso, le misure di protezione del bambino vengono adottate sia dalle autorità amministrative, attraverso il Presidente del Consiglio Generale (Servizio Cura del Fanciullo), sia dalle autorità giudiziali attraverso il Giudice della Corte dei Minori (e per i casi d’emergenza, dal pubblico ministero).

Le complicazioni sorgono dal fatto che il Consiglio Generale (Conseil Général) ”può essere riluttante ad accogliere dei minori non-accompagnati, presupponendo che di essi è responsabile lo Stato francese; qualche giudice rifiuta, infatti, di intervenire sostenendo che non vuole concedere uno status ad un immigrante illegale. Ma una legge recente di riforma sul sistema di protezione del bambino, in atto dal 5 marzo 2007, dovrebbe chiudere questa discussione poiché i minori non-accompagnati sono ovviamente compresi tra coloro che devono beneficiare del processo di protezione dei giovani. Nonostante ciò, la mancanza di patria potestà spesso richiede l’intervento del Giudice sul caso.

Il minore beneficerà di una sistemazione in una residenza, oppure in una famiglia adottiva. La patria potestà sarà assegnata provvisoriamente sia al Servizio Amministrativo responsabile di questa misura sia ad un rappresentante legale speciale se lui/lei richiede l’asilo. Sarà ordinata una inchiesta sociale internazionale per costruire un progetto educativo con la famiglia naturale.

Dopo un periodo di circa 6 mesi di osservazione, il Giudice della Corte dei Minori farà analizzare la situazione del minore e stabilirà quale progetto educativo è sostenibile per lui. Se non esiste alcun progetto educativo idoneo per svariati motivi, l’impossibilità di stabilire l’affidamento, l’irraggiungibilità dei genitori, il disinteresse, la sparizione degli stessi, il minore potrà beneficiare di un altro status più adatto, ad esempio:



- Tutela: competenza questa del Giudice di Pace responsabile per ordinanze di tutela che viene stabilita quando i genitori sono morti o privati dell’esercizio della patria potestà vuoi perché incapaci di esprimere la propria volontà, vuoi perché assenti. La parte più difficile per il Giudice di Pace, responsabile per l’ordinanza di tutela, è quella di stabilire l’attendibilità della mancanza della patria potestà. Una volta riconosciuta questa effettiva mancanza, la tutela viene differita generalmente al Consiglio Generale e alla direzione dei suoi Servizi per la protezione dei minori.

- Il trasferimento della patria potestà: competenza del Giudice della Corte per le Famiglie. E’ consigliabile quando i genitori sono stati identificati, ma nessun programma educativo è possibile semplicemente a causa del disinteresse o della disaffezione.



Quindi, i fattori principali su cui le istituzioni si concentrano sono la valutazione, la ricerca di informazioni attendibili e utili per scegliere lo status legale più idoneo. La competenza del Giudice del Tribunale per minorenni può quindi essere importante in questa prima fase. Una volta completate le ricerche, si deve individuare un status idoneo adatto alla realtà della situazione del minore. Sono a rischio le sue possibilità di integrazione. Il Giudice deve valutare il diritto alla riunificazione della famiglia e il comportamento dei genitori i quali possono aver incoraggiato i figli a partire. Comunque, deve tener conto legalmente dell’interesse superiore del giovane per stabilire se un progetto di rimpatrio sia o meno possibile.



Minori non accompagnati nel sistema penale.



Come già evidenziato, spesso questi minori vengono identificati attraverso il sistema giudiziario quando commettono un reato. In qualche caso, è un atto di delinquenza di strada il cui significato giustifica una politica penale adatta e delle risposte decise. Più spesso i reati sono commessi contro la proprietà e molto raramente contro le persone.

In ogni caso, si usa fermezza nelle risposte penali nei confronti di questi giovani oltre ad una politica attiva per smantellare le reti. A Parigi, i minori vengono portati automaticamente dal Pubblico Ministero e dal Giudice del Tribunale per minorenni: questa procedura dà luogo ad un tentativo di stabilire un legame educativo, principalmente durante la fase dell’inchiesta veloce condotta dal servizio educativo del Tribunale per Minorenni.

Inoltre, la scelta sistematica della comparizione davanti al Pubblico Ministero comporta un trattamento più severo nei confronti di minori non-accompagnati anche per reati di una gravità modesta. Questa diversità di trattamento è comunque giustificata dalla totale mancanza di rappresentanza dei minori coinvolti. Va detto inoltre, che un’ “entrata” penale non è scioccante se porta ad una “uscita” educativa assieme ad una valutazione e all’eventuale residenza in un centro.

Tale politica verso i minori deve essere necessariamente accompagnata da una politica penale aggressiva soprattutto nei confronti del crimine organizzato. Lo smantellamento di queste reti richiede dei processi d’indagine molto lunghi e delle risorse significative di Polizia a media scadenza. Le Interregional Specialized Jurisdictions (JIRS – Giurisdizioni specializzate interregionali), create con una legge del 9 marzo 2004, permettono la collaborazione tra diversi uffici del Pubblico Ministero soprattutto per quanto riguarda la tratta di esseri umani oppure traffico di persone, o associazioni criminali e rendono più facile la cooperazione internazionale sul crimine.

L’aumento negli anni novanta del numero di minori che si prostituivano all’ingresso delle grandi città è stata un’altra conseguenza del flusso migratorio. Localmente qualche Pubblico Ministero aveva reagito, e lo fa ancora, scegliendo un trattamento penale con sentenza motivata dall’adescamento. L’organismo legislativo dal 4 marzo 2002 fornisce una risposta riguardante la patria potestà: «qualsiasi minore che si prostituisce, anche se soltanto occasionalmente, è considerato a rischio e deve ricevere la protezione del giudice del tribunale per minori attraverso un procedimento di sostegno educativo».

La legge offre pure una protezione particolare, il diritto ad un permesso di residenza in Francia, per le vittime del traffico di esseri umani e delle reti di prostituzione.

La ricerca di un status legale idoneo, come si è detto, è la primaria condizione di una tutela educativa efficace, ma la chiave di tutto è l’accordo del minore sulla messa a punto del proprio progetto di cura.

Infatti sappiamo che un percorso di integrazione sociale, da parte del giovane come minorenne, è un elemento a favore per l’ottenimento del permesso di residenza al raggiungimento dei 18 anni. La Legge sull’Immigrazione rende questo criterio fondamentale nel contribuire all’ottenimento di questo permesso di soggiorno in Francia.

Ma il soggiorno in Francia o la nazionalità francese non è sempre ciò che realmente desidera il minore.

Gli ostacoli principali sono: l’avvicinarsi alla maggior età, la mancanza di identificazione, l’analfabetismo, la non conoscenza della lingua, le difficoltà nell’accesso ad un sistema scolastico o ad un addestramento professionale.

Si nota, inoltre, un certo legame tra l’assenza di prospettive per il futuro sul territorio francese e gli atti di delinquenza perpetrati.

Uno degli obiettivi dell’azione educativa è di lavorare sulla questione dell’integrazione. In ogni caso, specie per coloro che hanno più di 16 anni, la mancanza di un permesso di residenza è un impedimento all’accesso, all’addestramento ad una attività professionale. Inoltre, la prospettiva della possibile espulsione al raggiungimento dei 18 anni può frenare le equipe educative nella programmazione relativa ai progetti a lunga scadenza. Per questi minori, la soluzione migliore può essere il progetto di rimpatrio.

Dobbiamo sottolineare che, malgrado le difficoltà, lo status di straniero in sé non dovrebbe essere un pretesto per non intraprendere una azione educativa anche se complessa.

Si stanno, inoltre, ponendo le basi per la creazione di Centri Residenziali specializzati con un personale che parli le principali lingue dei paesi di provenienza dei minori al fine di tranquillizzare questi ultimi.

Si tratta soprattutto di offrire in ogni fase del percorso delle soluzioni e delle competenze specializzate in questioni di immigrazione.

1 dall’intervento di Juliette Le Borgne al seminario europeo di Milano dell’ottobre 2007
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